SINTESI NORMATIVA E COMMENTO SULLE RECENTI DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
SINTESI NORMATIVA
Riferimenti:
- DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012;
- CIRCOLARE MINISTERIALE n.8 del 6 marzo 2013;
- NOTA prot.1551 del 27 giugno 2013 Piano Annuale per l’Inclusività-Direttiva 27 dicembre 2012 e CM n.8/2013;
- BOZZA DI CIRCOLARE DEL 20 SETTEMBRE 2013 Strumenti di intervento per alunni con BES. Chiarimenti.
BES (Bisogni Educativi Speciali)
La Direttiva del 27 dicembre vi fa comprendere tre grandi sotto-categorie:
- la disabilità, certificata ai sensi dell’art. 3, commi 1 o 3 (gravità) della Legge 104/92, che dà titolo all’attribuzione dell’insegnante di sostegno;
- i disturbi evolutivi specifici (secondo la Direttiva, tali disturbi se non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando diritto all’insegnante di sostegno): i DSA (con diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010) e gli altri quadri diagnostici quali i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività, e il funzionamento intellettivo limite che viene considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico;
- lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale: la Direttiva dispone che l’individuazione di tali tipologie di BES deve essere assunta da Consigli di classe sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e, in particolare, la circolare n.8 del 6 marzo 2013, sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben
fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
ASPETTI A LIVELLO SCOLASTICO
PDP (Piano Didattico Personalizzato)
Il Consiglio di classe, o tutte i componenti del team docenti della scuola primaria, deliberano un percorso individualizzato e personalizzato (L.53/2003) per ogni alunno con BES (C.M. n.8 del 6 marzo 2013), anche in assenza di certificazione, dando luogo al Piano Didattico Personalizzato.
La Direttiva assegna PDP la doppia funzione di strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti e di documentazione per le famiglie circa le strategie di intervento programmate. Il PDP può essere individuale o riferito agli alunni di tutta la classe.
In aggiunta a tutti gli strumenti compensativi e dispensativi già previsti dalla Legge 170/2010, il PDP può prevedere anche un’opportuna calibratura della progettazione didattica in termini di livelli minimi di apprendimento attesi in uscita.
Il PDP deve essere firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.
La bozza di circolare del 20 settembre 2013, avente per oggetto Strumenti di intervento per alunni con BES. Chiarimenti, richiama l’attenzione sulla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, difficoltà permanenti e disturbi di apprendimento. Vi si specifica che la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un PDP e che soltanto quando i Consigli di classe o i
team docenti, eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti, siano unanimemente concordi nel valutare l’efficacia di ulteriori strumenti – in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o nel caso di difficoltà non meglio specificate – questo potrà indurre all’adozione di un piano personalizzato, con eventuali misure compensative e/o dispensative, e quindi alla compilazione di un PDP.
Si ribadisce che tutte queste operazioni servono per offrire maggiori opportunità formative e flessibilità dei percorsi, non certo per abbassare gli obiettivi di apprendimento.
In merito agli alunni con cittadinanza non italiana si chiarisce che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un PDP, soprattutto per alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina.
GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)
Il GLHI viene sostituito dal GLI coordinato dal Dirigente Scolastico, ne fanno parte tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola: funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di
convenzionamento con la scuola.
Il GLI svolge funzioni interne ed esterne alla scuola, relative a tutte le problematiche riferite ai BES.
Funzioni interne:
-rilevazione dei BES presenti nella scuola;
-raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;
-focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
-rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
-raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze;
-elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico;
– elaborazione di una programmazione di inizio anno degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere soggetta a delibera del Collegio dei Docenti. Tale programmazione confluirà nel Piano Annuale per l’Inclusività; i risultati raggiunti saranno verificati dal Collegio al termine dell’anno scolastico.
La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi. Da tali azioni si potranno inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale. Ci si potrà inoltre avvalere dell’approccio fondato sul modello ICF dell’OMS e dei relativi concetti di barriere e facilitatori.
Funzioni esterne:
-interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).
Organizzazione: pur nel rispetto delle autonome scelte delle scuole, si suggerisce con una cadenza – ove possibile – almeno mensile, nei tempi e nei modi che maggiormente si confanno alla complessità interna della scuola ( in orario di servizio o in orario aggiuntivo)
La bozza di circolare del 20 settembre 2013 affida al Dirigente Scolastico il compito di valutare tempi e modi delle riunioni di inizio anno, anche sulla base di un opportuno periodo di osservazione degli alunni in entrata, utile a poter stabilire eventuali necessità di interventi nell’ottica dell’inclusione. La stessa bozza raccomanda il rispetto delle norme che tutelano la privacy e precisa che nulla è innovato sia per quanto concerne il GLHO, in quanto lo stesso riguarda il singolo alunno con certificazione di disabilità ai fini dell’integrazione scolastica, sia dal punto di vista normativo per quanto concerne il riconoscimento della disabilità ai fini dell’integrazione scolastica. Le procedure di individuazione delle condizioni di disabilità grave e di disabilità lieve – con conseguente assegnazione delle risorse professionali per il sostegno – continuano ad essere disciplinate dalla legge 104/1992 (art. 3, commi 1 e 3) e dal DPCM 185/2006.
PAI (Piano Annuale per l’Inclusività)
Secondo la C. M. n.8 del 6 marzo 2013, la proposta del PAI è da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).
La NOTA prot.1551 del 27 giugno 2013, per questa prima fase di attuazione, ha demandato ad ogni USR la definizione di tempi e modi per la restituzione del PAI.
La stessa nota afferma che scopo del PAI è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui il PAI è parte integrante. Il Piano è discusso e deliberato in Collegio dei Docenti. Esso non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. Il Piano è finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione.
Non va interpretato come un “piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali”, ad integrazione del P.O.F. (in questo caso più che di un “piano per l’inclusione” si tratterebbe di un “piano per gli inclusi”). Non è quindi un “documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.
Ciascun Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito della propria discrezionalità e sulla scorta delle esigenze emergenti nel proprio territorio di competenza, definirà tempi e modi per la restituzione dei PAI da parte delle Istituzioni scolastiche.
Resta fermo che il PAI non sostituisce le richieste di organico di sostegno delle scuole, che dovranno avvenire secondo le modalità definite da ciascun Ambito Territoriale.
La bozza di circolare del 20 settembre 2013 afferma che tale rilevazione sarà utile anche per orientare l’azione dell’Amministrazione a favore delle scuole che presentino particolari situazioni di complessità e difficoltà.
POF
Nel P.O.F. della scuola occorre che trovino esplicitazione:
-un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie;
-criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica meramente quantitativa di distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola;
-l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale.
ASPETTI A LIVELLO TERRITORIALE
CTS (Centri Territoriali di supporto)
I CTS sono stati istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR mediante il Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”. I Centri sono collocati presso scuole polo e la loro sede coincide con quella dell’istituzione scolastica che li accoglie.
Rappresentano l’interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse in relazione ai BEI e svolgono le seguenti funzioni:
-informano i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori delle risorse tecnologiche disponibili, sia gratuite sia commerciali;
-organizzano iniziative di formazione sui temi dell’inclusione scolastica e sui BES, nonché nell’ambito delle tecnologie per l’integrazione, rivolte al personale scolastico, agli alunni o alle loro famiglie;
-valutano e propongono ai propri utenti soluzioni di software freeware a partire da quelli realizzati mediante l’Azione 6 del Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”;
-attraverso il contributo di un esperto, offrono consulenza nell’ambito della tecnologia, coadiuvando le scuole nella scelta dell’ausilio e accompagnando gli insegnanti nell’acquisizione di competenze o pratiche didattiche che ne rendano efficace l’uso anche in relazione alle attività di studio a casa in collaborazione con la famiglia. La consulenza si estende gradualmente a tutto l’ambito della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, non soltanto alle tematiche connesse all’uso delle nuove tecnologie;
-acquistano ausili adeguati alle esigenze territoriali;
-raccolgono le buone pratiche di inclusione realizzate dalle istituzioni scolastiche e, opportunamente documentate, le condividono con le scuole del territorio di riferimento.
CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione)
I CTI, di livello distrettuale, sono affiancati dai CTS.
Dovranno collegarsi o assorbire i preesistenti Centri Territoriali per l’integrazione Scolastica degli alunni con disabilità, i Centri di Documentazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CDH) ed i Centri Territoriali di Risorse per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CTRH). Svolgono la funzione di reti territoriali pe la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie, l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo.
IL PAINO ANNUALE DELL’INCLUSIVITA’
CHE COS’È?
Il PAI è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate.
A QUALI SCOPI RISPONDE?
Il PAI conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce il fondamento per l’avvio del lavoro dell’a.s. successivo.
Ha lo scopo di:
garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica
garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del dirigente scolastico
consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella scuola.
QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO?
Introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del 6/03/13, il PAI è stato poi oggetto di tutta una serie di note e circolari, sia nazionali sia regionali.
PERCHÉ REDIGERLO?
La redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è l’assunzione collegiale di responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di insegnamento adottati nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti i suoi alunni.
QUALI SONO I PUNTI ESSENZIALI DA TRATTARE?
la definizione, collegialmente condivisa, delle modalità di identificazione delle necessità di personalizzazione dell’insegnamento.
la definizione di protocolli e di procedure ben precise per la valutazione delle condizioni individuali e per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi educativi e didattici.
le analisi di contesto, le modalità valutative, i criteri di stesura dei piani personalizzati, della loro valutazione e delle eventuali modifiche.
la definizione del ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei rapporti scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle attività educative/didattiche.
le risorse interne ed esterne da poter utilizzare.
QUALI SONO I COMPITI DELLA SCUOLA?
I documenti ministeriali sui BES invitano le scuole alla valorizzazione delle risorse professionali di cui dispongono (in termini di competenza, … affinché possano essere adeguatamente valorizzate e messe a disposizione di tutto il corpo docente. (…)
QUALI SONO I MODELLI DI PAI?
Il MIUR ha elaborato un modello, diffuso in allegato alla Nota sul PAI, prot. 1551, da considerarsi come una prima proposta di riflessione, una semplice base di lavoro su cui lavorare per giungere alla strutturazione di un format più completo ed utile a rappresentare la ricerca educativa per l’inclusione compiuta dalle singole istituzioni scolastiche autonome.